Statuto
Il Gruppo artistico Res Arte nato nel 1990 e costituitosi Associazione Artistica in data 15AJ4/1994 con statuto depositato presso l’Albo delle associazioni del Comune di Rescaldina, apporta le dovute modifiche al testo statutario in data 29/06/1998, in ottemperanza delle disposizioni legislative riguardanti la “disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale ( O.N.L.U.S.)”,contenute nel D.L. 460 del 4/12/1997 Gazzetta Ufficiale N°1 del 2/01/1998.
1- ATTO COSTITUTIVO
Si costituisce l’Associazione Artistica Res Arte, libera associazione artistica senza finalità politiche confessionali, razziali o a scopo di lucro, con sede sociale presso Villa Rusconi — Clerici, via Alberto da Giussano 2 frazione Rescalda, Comune di Rescaldina, provincia di Milano.
2- STATUTO SOCIALE
Articolo 1 – Compiti e Finalità
L’associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente fini sociali attraverso l’esercizio e la promozione di attività artistiche nella comunità cittadina, instaurando rapporti di collaborazione con l’Assessorato Sport/Cultura/Servizi Sociali, e la Biblioteca del Comune di Rescaldina, oltre che con Enti ed altre associazioni artistiche, attraverso l’organizzazione di mostre e rassegne con attrezzature e materiali propri o forniti dall’amministrazione comunale.
Articolo 2 – Modalità di Associazione
L’iscrizione all’associazione è aperta a tutte le persone ed avviene dietro presentazione di un documento di riconoscimento. La richiesta di associazione deve essere presentata di persona durante le riunioni dei soci al Presidente o in sua vece, al vice Presidente, che provvedere a fare registrare il nominativo nell’elenco degli associati. L’iscrizione prevede il versamento della quota annuale stabilita dall’Assemblea dei soci ed ha validità di un anno solare; i soci che non provvederanno al rinnovo entro il 31/12 dell’anno successivo la data di scadenza, saranno ritenuti rinunciatari. L’iscrizione all’associazione implica l’impegno a rispettare il seguente statuto, i regolamenti approvati dall’Assemblea dei soci, la partecipazione a riunioni e attività.
Articolo 3 – Patrimonio ed entrate
Il patrimonio dell’associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che le pervengono a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. Per il conseguimento dei suoi fini l’associazione dispone delle seguenti risorse:
dei versamenti effettuati dai soci al momento dell’iscrizione e del rinnovo del tesseramento;
dei contributi elargiti da parte di enti pubblici o persone fisiche;
dei redditi derivanti dal suo patrimonio.
Può inoltre reperire risorse finanziarie attraverso la conclusione, con terzi, di contratti di natura commerciale. L’adesione all’associazione non comporta obblighi di finanziamento od esborsi ulteriori rispetto alle quote stabilite. E’ comunque facoltà dei soci effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo associativo, e sono da considerarsi a fondo perduto; in nessun caso, come scioglimento dell’associazione, morte, estinzione, recesso o esclusione dall’associazione si può dare luogo al rimborso delle quote versate.
Articolo 4 – Organi
Sono organi dell’associazione :
a ) l’assemblea dei soci;
b ) il presidente;
c ) il consiglio;
d ) il segretario.
Articolo 5 – L’assemblea dei soci
L’assemblea è l’organo sovrano dell’associazione. Essa delibera soltanto sugli argomenti posti all’ordine del giorno in occasionedella sua convocazione.
L’assemblea è composta dai soci effettivi.
L’assemblea si riunisce in seduta ordinaria nel mese di ottobre per :
a- l’elezione del presidente, dei quattro consiglieri, del segretario;
b- l’approvazione del rendiconto economico e finanziario;
c- delibera gli indirizzi generali dell’attività dell’associazione;
d- delibera su eventuali modifiche al presente statuto;
f- approva regolamenti che disciplinano le attività dell’associazione;
g- delibera sull’eventuale destinazione di avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o
capitale durante la vita dell’associazione stessa, quando ciò sia imposto dalla legge;
h- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione e la devoluzione del suo
patrimonio in conformità a quanto disposto per legge.
L’assemblea è indetta dal presidente ed almeno due consiglieri. L’assemblea si riunisce in seduta straordinaria su iniziativa del consiglio e del presidente, ogni qual volta si renda opportuno oppure su richiesta scritta di un terzo dei soci.La comunicazione di convocazione deve essere inviata ai soci dal segretario almeno dieci giorni prima della data fissata, e deve precisare data, luogo,ora e l’ordine del giorno dei lavori. L’assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci: in seconda convocazione trenta minuti dopo, qualunque sia il numero dei soci presenti.Hanno diritto al voto ed alla eleggibilità alle cariche sociali tutti i soci maggiorenni in regola con le quote associative. Non sono ammessi al voto i soci che abbiano già presentato alla data dell’assemblea le proprie dimissioni. Il voto è singolo, non è ammesso il voto per delega e le votazioni sono in modo palese.Le delibere dell’assemblea sono valide se prese con la maggioranza dei voti espressi al momento della votazione, esclusi gli astenuti. Per deliberare modifiche allo statuto o lo scioglimento dell’associazione, è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci.Per le elezioni alle cariche sociali è sufficiente la maggioranza relativa.Le deliberazioni dell’assemblea devono essere raccolte in apposito libro e mantenute a disposizione nella sede sociale per la consultazione da parte dei soci che ne facessero richiesta.La riunione dei soci avviene su semplice convocazione del presidente ogni qual volta si renda necessario discutere l’organizzazione delle attività dell’associazione. Le decisioni sono prese con maggioranza dei presenti. Spetta al segretario redigere eventuale verbale della riunione e conservarlo in apposito registro.
Articolo 6 – Il Presidente
Al presidente spetta la rappresentanza legale dell’associazione stessa di fronte a terzi e anche in giudizio. Al presidente spetta l’amministrazione ordinaria. In casi straordinari di urgenza e necessità può prendere decisioni in merito, che verranno sottoposte a ratifica del consiglio e dei soci entro sessanta giorni dalla loro deliberazione. Il presidente convoca le assemblee ordinarie, straordinarie e le riunioni dei soci. Cura l’esecuzione delle delibere, controlla il buon andamento amministrativo dell’associazione, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la modifica ove se ne presenti la necessità.Il presidente cura la redazione del bilancio annuale da sottoporre al consiglio e all’assemblea dei soci. Nomina uno o due vicepresidenti scelti tra i consiglieri o soci.
Il vice presidente collabora con il presidente nell’espletamento dei compiti attribuiti.
Assume la presidenza temporanea in caso di dimissioni del presidente, e la mantiene fino alla nuova nomina da parte dell’assemblea. Il presidente può essere dimesso nei casi in cui venga meno ai suoi doveri istituzionali o rechi danno od discredito con parole o atti all’associazione, dalla maggioranza dei soci e dal consiglio riuniti in assemblea straordinaria.
Articolo 7-Il Consiglio
L’associazione è amministrata da un consiglio composto dal presidente, vicepresidente, segretario e quattro consiglieri. Il consiglio dirige e gestisce l’associazione deliberando sulle domande di ammissione o dismissione dei soci, sulle attività da svolgere e sui programmi da realizzare. Amministra il patrimonio e le risorse sociali, stabilisce le quote associative e le quote specifiche. Approva il rendimento economico finanziario. Ratifica o meno i provvedimenti di sua competenza e quelli emanati in caso di urgenza o necessità dal presidente. Delibera sanzioni disciplinari a carico dei soci inadempienti. Il consiglio può essere convocato dal presidente o dalla maggioranza dei soci. Le delibere sono prese a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del presidente. L’elezione del consiglio avviene nell’assemblea di ottobre di ogni anno sociale. In caso di dimissioni del presidente o della maggioranza dei soci, rimane in carica il presidente dimissionario per l’espletamento dell’ordinaria amministrazione. Ove non fosse possibile il vice presidente assume tale incarico.
Articolo 8 – Il Segretario
Il segretario viene eletto nell’assemblea di ottobre di ogni anno sociale.
Compiti del segretario sono:
redigere gli avvisi di convocazione di riunioni ed assemblee;
redigere i verbali di riunioni ed assemblee;
custodire i fondi dell’associazione;
tenere aggiornati i seguenti registri
a – dei soci iscritti, registrando i nominativi ed eventuali dati ritenuti utili all’attività dell’associazione, con scrupolo di non diffondere tali informazioni se non su autorizzazione degli interessati, in osservanza delle norme sulla tutela dei dati personali;
b – registro dei beni dell’associazione acquistati con fondi di autofinanziamento;
c – registro dei beni di terzi avuti in gestione, del materiale utilizzato per le attività ma di proprietà dei singoli soci od acquistati con fondi messi a disposizione da enti ed istituzioni.
E’ compito del segretario conservare copia di avvisi e delibere, dei verbali di riunione ed assemblea, tenendoli a disposizione di tutti i soci che ne faranno richiesta di consultazione .Nel caso in cui la carica di segretario si renda vacante per dimissioni od indisponibilità, il presidente ne assume i compiti fino a nuova nomina.
Articolo 9 – Bilancio preventivo e rendiconto economico finanziario
L’esercizio sociale coincide con l’anno solare, finendo il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 30 aprile di ogni anno, il consiglio e l’assemblea dei soci sono convocati per l’approvazione del rendiconto economico finanziario dell’anno sociale precedente e la stesura del bilancio preventivo del successivo esercizio. Il rendiconto economico e finanziario deve essere reso disponibile nei quindici giorni precedenti l’assemblea convocata per l’approvazione.
Articolo 10 – Avanzi di gestione
All’associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’associazione stessa, a meno chetali distribuzioni non siano imposte per legge. L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente collegate.
Articolo 11 – Scioglimento
In caso di scioglimento per qualunque causa, l’associazione ha obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 12 – Sanzioni disciplinari
A carico dei soci che vengano meno ai doveri verso l’associazione ed a una condotta conforme ai principi di civile convivenza, si provvedere alla loro dimissione coatta. Nei casi più gravi dove venga arrecato con dolo danno materiale, morale o di immagine all’associazione si darà seguito a quanto disposto per legge.
Articolo 13 – Disposizioni finali
Per tutto quanto non contemplato nel seguente statuto vigono, se applicabili, le norme in materia di enti ed associazioni non a scopo di lucro come disposto dal Codice civile, dal D.L.460 4/12/1997 e successive modifiche.
Copia di questo statuto viene depositata presso L’Albo delle Associazioni del Comune di Rescaldina (Mi).
Approvato dall’assemblea di soci nella seduta del 29 giugno 1998
Sottoscrivono :
Carnovali Enrico
Simeoni Giovanni
Cozzi Natale
Fadin Sonia
Adamini Augusto
Calvi Davide
Galli Adriano
Il Presidente Giani Massimo Il Segretario Giani Massimo
Rescaldina lunedì 29 giugno 1998